Viste le consistenti richieste di chiarimento circa le modalità di trasporto intermodale di rifiuti, il Comitato Nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali ha da poco emanato una nuova circolare chiarificatrice.
Dopo aver ribadito quanto già affermato nella circolare n. 1235 del 4 Dicembre 2017, il Comitato afferma che è sempre consentito che il trasporto finale venga realizzato da un’impresa diversa rispetto a quella che ha iniziato il trasporto.
Viene in particolare confermata la liceità del conferimento di un rifiuto per mezzo di un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice di un’impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto e da un semirimorchio o rimorchio di proprietà dell’azienda che invece lo ha iniziato.
Valgono in ogni caso i criteri di cui i punti a,b,c indicati già nella precedente circolare, ossia iscrizione di entrambe le imprese alla medesima categoria, specifica degli Eer relativi ai rifiuti trasportati e utilizzo del Fir nelle modalità stabilite dal Ministero per il trasporto effettuato da soggetti diversi.