L’art. 29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 è intervenuto a modifica del codice dei contratti pubblici stabilendo che fino al 31 dicembre 2023, per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
“a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5%(non più del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.”
Dunque, in altri termini, le stazioni appaltanti dovranno inserire nei documenti di gara clausole di revisione dei prezzi chiare, precise e inequivocabili, senza che le stesse possano “apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto” (art. 106, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016).
Allo stesso tempo viene fissata al 5% la percentuale rilevante, ai fini compensativi, delle variazioni di prezzo dei materiali di costruzione. I commi da 3 a 7 della norma stabiliscono le modalità operative per ottenere la compensazione.