In particolare, le modifiche che hanno travolto l’ambito della giustizia sono volte all’adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva 2013/40UE in tema di attacchi ai sistemi informatici. e, sotto altro aspetto e con riguardo al contrasto all’abuso e allo sfruttamento minorile ovvero alla pornografia minorile, all’adeguamento alla direttiva 2011/93UE.
Ed invero, con riguardo ai reati richiamati dall’art. 24 bis del D.lgs. 231 del 2001, vengono ampliate le condotte penalmente rilevanti dell’art. 615 quater c.p., la cui rubrica è stata sostituita in “detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici”.
Inoltre, con riguardo al reato 615 quater rubricato “detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio, estendendo il massimo di pena edittale della reclusione da un anno a due anni nell’ipotesi base e da un anno a tre anni se ricorre una delle circostanze di cui all’art. 617-quater comma 4.
Parimenti, viene modificato anche l’art. 615 quinquies c.p., rubricato “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”, all’interno del quale viene introdotto l’avverbio “abusivamente” andando a delineare in modo più specifico la condotta penalmente rilevante che consiste, appunto, nel procurarsi abusivamente ovvero nel detenere abusivamente “(..) dispositivi o programmi informatici”.
Altresì, con riguardo all’art. 617 quater c.p., rubricato “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”, è stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione. In ultimo, con riguardo al delitto di “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche” previsto all’art. 617 quinquies c.p. vi è stata una modifica della condotta penalmente rilevante.
Sotto altro aspetto, la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 ha introdotto ulteriori fattispecie delittuose nel codice penale e altresì nuove circostanze aggravanti in tema di sfruttamento sessuale dei minori. Nello specifico, al fine di tutelare la personalità individuale, viene introdotto all’interno dell’art. 600 quater c.p. rubricato “detenzione di materiale pornografico”, il reato di accesso intenzionale a materiale pedopornografico così, di fatto, ampliando la categoria di comportamenti illeciti. Altresì, all’interno dell’art. 609 quater c.p., rubricato “atti sessuale con minorenne” è stato introdotto una nuova fattispecie criminosa volta a sanzionare penalmente la condotta di chi, abusando della fiducia ottenuta dal minorenne ovvero della sua autorità ed influenza, compie atti sessuale con lo stesso.
L’introduzione di queste novità all’interno del codice penale, ha impattato anche sul catalogo dei reati presupposto contenuti all’ art. 25 quinquies, rubricato “delitti contro la personalità individuale” del D.lgs. 231 del 2001. Invero risultano novellati, la fattispecie criminosa prevista all’art. 600-quater c.p. riguardante il reato di “Detenzione o accesso a materiale pornografico” e l’art. 609-undecies c.p. in tema di “Adescamento di Minorenni”.
In ultimo, si rileva che l’art. 26 della Legge n. 238 del 2021, concernente “Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato”, ha apportato modifiche, al codice penale con particolare riguardo ai delitti di “Abusi di mercato” previsti all’art. 25-sexies della normativa 231, con particolare riguardo all’art. 184 TUF in materia di “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e all’185 TUF relativo alla “Manipolazione del mercato”. Sotto tali aspetti, è stato previsto un inasprimento sanzionatorio e sono state introdotte sanzioni penali specifiche per quei soggetti che acquistano in modo illecito delle informazioni privilegiate fuori dai casi previsti dalla legge.