Il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 14 giugno 2022, n. prot. 5056, ha rappresentato l’orientamento dell’Autorità sui criteri di scelta del RPCT al presidente di un Consorzio nell’ambito di un procedimento di sorveglianza che lo vedeva coinvolto per criticità riscontrate nel sistema di prevenzione della corruzione.
In tal senso il PNA 2019 precisa che “la scelta finale sul RPCT è rimessa alla autonoma determinazione dell’amministrazione e affidata all’organo di indirizzo cui compete la nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività”. Il Responsabile deve generalmente essere individuato tra i dirigenti che non siano impiegati in settori a rischio corruttivo o destinatari di procedimenti penali e/o disciplinari. Nell’ipotesi in cui, date le ridotte dimensioni dell’ente, il numero di dirigenti disponibili sia limitato oppure non vi siano figure di tale tipo nell’organico, è possibile adottare soluzioni alternative che consentano l’assegnazione dell’incarico di RPCT ad un profilo non dirigenziale. Ciò purché siano garantite le adeguate competenze e la sua attività sia sottoposta ad una stringente vigilanza da parte dell’organo di indirizzo politico.
È stata, inoltre, ribadita dal Consiglio dell’Autorità la necessità di evitare che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato.
Il nuovo PNA 2022-24 ribadisce l’importanza di nominare il RPCT anche sotto diverso aspetto: la possibilità dei Commissari, cui è affidata la costruzione di grandi opere previste dal PNRR, di operare in deroga alla normativa di settore e la contestuale attribuzione di fondi pubblici cospicui amplifica il rischio corruzione. Di qui l’importanza di nominare un RPCT, che non può coincidere con la figura stessa del commissario, in quanto ciò comporterebbe un forte accentramento dei poteri in capo ad un unico soggetto, compromettendone l’autonomia e l’indipendenza. In tal senso l’Autorità suggerisce nel PNA la nomina, da parte del Commissario straordinario, del RPCT nella figura di un alto dirigente della struttura commissariale.