Con D.M. del 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022, sono stati definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per:
- l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
- l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
- l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Si ricorda che, in forza dell’art. 34 del d.lgs. 50/2016, i CAM definiti dal MiTE contengono le clausole contrattuali e le specifiche tecniche che devono essere inserite nella documentazione progettuale e di gara nell’ottica di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Ebbene, con riferimento ai summenzionati affidamenti, stando al D.M. in commento, i criteri ivi indicati sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile che si basa sull'integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio, dell’ambiente e della biologia e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Viene inoltre richiamato il concetto di LCA (Life-cycle assessment, analisi del ciclo di vita) per cui la Stazione Appaltante dovrebbe considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale anche operato mediante protocolli energetico ambientali (rating system) nazionali ed internazionali.
Più nello specifico, il documento indica le specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico, per gli edifici, per i prodotti da costruzione e relative al cantiere. Per ogniuno dei summenzionati affidamenti vengono inoltre definiti i criteri premianti.
L'entrata in vigore dei nuovi CAM è fissata per il 3 dicembre 2022.