Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello ex art. 3-septies TUA del 7 febbraio 2023, n. 17650, si esprime in merito alla possibilità di allestire il deposito temporaneo preliminare alla raccolta per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore nei locali dei punti vendita dei distributori, così come espressamente previsto dall’art. 185-bis TUA.
Nello specifico, l’interpello faceva riferimento alla filiera dei rifiuti tessili, per la quale l’istituzione del regime della responsabilità estesa del produttore, benché in cantiere, non risulta ancora esistente.
Al riguardo, il Ministero chiarisce che la possibilità di effettuare il suddetto deposito temporaneo (ai sensi dell’art. 185-bis, comma 1, lett. b), TUA) è necessariamente condizionato all’esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera.
In altri termini, occorre un provvedimento volto a delineare i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti oi soggetti coinvolti. Con ciò a dire, che quanto descritto sarà ammesso solo a seguito dell’entrata in vigore del decreto che istituirà il regime di EPR per i rifiuti tessili.