La Corte di Cassazione, Sez. II del 15 dicembre 2017 n. 56066, ribadisce che in tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto- prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.
La Corte aveva ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di raccolta di rifiuti in relazione a terre e rocce da scavo miste a residui cementizi e bituminosi posizionati sulla superficie di un fondo agricolo e smaltiti successivamente all'inizio delle indagini, a mezzo di ditta specializzata previa compilazione dei prescritti formulari di identificazione.
Analogamente, nel caso del digestato, l'ipotesi di esenzione dall'applicazione della legge penale in quanto sottoprodotto destinato all'uso agronomico, spetta all'imputato, trattandosi di un'ipotesi di esclusione da responsabilità.