Il 14 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 14 aprile 2023, n. 39, relativo alle disposizioni urgenti per il contrasto della siccità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche (conosciuto anche come “decreto siccità”). L’atto, apprezzabile, tra l’altro, in quanto prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, contiene diverse disposizioni di rilevanza ambientale.
Tra le principali, si segnala il secondo comma dell’art. 4, che prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali di specifiche infrastrutture idriche individuate nel decreto le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all’art. 6, comma 9, TUA.
Da evidenziare, poi, l’ampliamento dell’elenco di cui all’art. 6 DPR 380/2001, relativo all’attività di edilizia libera. Invero, rientra ora tra gli interventi che non necessitano alcun titolo abilitativo anche le vasche di determinate dimensioni per la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo.
Inoltre, può essere autorizzato fino al 31 dicembre 2023 il riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del decreto).
Non può passare inosservata, infine, la modifica apportata all’art. 127, comma 1, TUA, con l’inserimento di “comunque solo” prima di “alla fine del complessivo processo di trattamento (…)”, diretto a chiarire il perimetro di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi di depurazione.