In attesa che si completino gli iter per l’adozione di decreti che fissino i criteri per l’End of Waste di specifiche tipologie di rifiuti, è stato inserita nel decreto di attuazione della direttiva 2018/2001/UE, relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, una disposizione volta alla cessazione della qualifica di rifiuto del biometano. Precisamente, l’art. 24, comma 2, D.Lgs. 199/2021 prevede che “il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all’art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006”. In altri termini, la citata disposizione, lungi dal prevedere specifici criteri, rimanda al contenuto dell’art. 3 del DM 2 marzo 2018, affinché, nel rispetto di questo, il biometano possa perdere la qualifica di rifiuto. Nondimeno, il suddetto decreto ministeriale rimanda alle norme del DM 19 febbraio 2007, relativo all’approvazione delle regole tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare. In tal quadro, si ritiene possa sbloccarsi l’annosa questione sulla cessazione della qualifica di rifiuto del biometano.