Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello del 6 giugno 2023, fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione del DM 152/2022, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione cessano di essere qualificati come rifiuti.
Nel rispondere ai diversi quesiti formulati dalla Provincia di Trento, il Ministero chiarisce, tra l’altro, il rapporto tra detto decreto e le disposizioni contenute nel diverso decreto eow sul rifiuto di conglomerato bituminoso, posto che il codice EER 170203 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301) è disciplinato in entrambi.
Ebbene, si precisa che qualora l’attività di recupero interessi unicamente le miscele bituminose si applica la disciplina di cui al DM 69/2018; diversamente, qualora l’attività di recupero coinvolga oltre a queste anche altri rifiuti di cui decreto n. 152/2022, si applicheranno le disposizioni ivi contenute.
In merito i processi di lavorazione, dalla risposta all’interpello emerge che questi sono previsti nel decreto a mero titolo esemplificativo, potendo consistere anche nel solo controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. Inoltre, in riferimento agli scopi specifici, il Ministero fa salva la possibilità di individuarne di diversi, ricorrendo all’autorizzazione “caso per caso”.
Di rilievo, poi, le precisazioni circa le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, chiarendo che restano valide le norme tecniche vigenti per l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi quali quelle previste al DM 5 febbraio 1998.