Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta ad un interpello formulatogli ai sensi dell’art. 3-septies TUA, fornisce utili chiarimenti in ordine al termine entro cui i produttori di aggregato recuperato devono provvedere all’adeguamento dei propri titoli ai criteri previsti dal DM 152/2022.
Nello specifico, ricorda che il termine era inizialmente fissato in 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, così come previsto all’art. 8; tuttavia, il cd. Decreto Milleproroghe, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, lo proroga di ulteriori sei mesi, a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio.
Ne consegue, che è fissato al 4 maggio 2024 il termine per presentare alle autorità competenti l’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 TUA, indicando la quantità massima recuperabile, ovvero l’istanza di aggiornamento di una diversa autorizzazione.