È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (e altri inerti di origine minerale) cessano di essere qualificati rifiuti.
Il regolamento, formato da 8 articoli e tre allegati, prevede i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto all’allegato 1 ed individua gli scopi specifici cui è destinato al successivo allegato 2, ivi inserendo, tra l’altro, la realizzazione di recuperi ambientali e sottofondi stradali.
Si segnala, che oltre alle necessarie indicazioni in merito al processo di lavorazione ed ai requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, dal provvedimento emergono anche disposizioni volte a regolare la fase del deposito successiva alla produzione.
In ordine all’adeguamento ai suddetti criteri, inoltre, risulta che il produttore (entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia il 4 novembre 2022) deve provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione.
Precisamente, sarà tenuto a presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione di cui all’art. 216 TUA ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione di cui agli artt. 208 e ss. TUA o dell’AIA. Diversamente, per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le procedure di cui al DM 5 febbraio 1998.
In pendenza degli adeguamenti esposti, i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del regolamento e quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati conformemente alle autorizzazioni in essere.