Il Ministero dell’Ambiente, con la risposta ad interpello 22 marzo 2023 n. 43130, chiarisce che il fango cellulosico estratto dalla depurazione delle acque reflue può essere qualificato come sottoprodotto esclusivamente se sussistono le condizioni dell’art. 184-bis D.Lgs 152/2006.
Nello specifico, il quesito formulato dalla Provincia di Lecce aveva ad oggetto la corretta classificazione del fango cellulosico estratto dal processo depurativo delle acque reflue urbane, successivamente sottoposto ad un procedimento di estrazione della cellulosa attraverso un impianto mobile e destinato alla produzione di conglomerato bituminoso.
Al riguardo, dalla risposta fornita emerge che i fanghi, fintantoché non sia concluso il processo di trattamento, sono regolamentati dalla disciplina di cui alla Parte III del TUA; solo dopo, ove applicabile la disciplina dei rifiuti, gli stessi sono classificati come rifiuti speciali. In tal quadro, spetta al produttore stabilire se i fanghi, a seguito di valutazione caso per caso e nel rispetto del richiamato art. 184-bis TUA, possano essere qualificati sottoprodotti.
Nel caso di specie, il Ministero ritiene che il processo cui saranno sottoposti i fanghi possa costituire una modifica del processo di trattamento ulteriore rispetto alla “normale pratica industriale”, potendosi delineare un’ipotesi di trattamento dei rifiuti che necessita delle opportune autorizzazioni.