La Conferenza Stato-Regioni non ha rispettato il termine di legge (30 giugno) per trovare un accordo sulle modifiche in tema di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Restano, pertanto, in vigore le precedenti disposizioni.
Occorre, infatti, rammentare che l’art. 37, comma 2, D.lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 146/2021 prevede che “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione".
Sulla scorta del D.L. 24/2022, in ogni caso, salvo che siano previste prove pratiche, la formazione potrà essere erogata non solo in presenza, ma anche a distanza in videoconferenza.