Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 70069 del 3 maggio 2023, interviene sull’annoso tema del luogo di conservazione del registro di carico e scarico, posto che l’art. 190, comma 10, TUA dispone che questi devono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
Al riguardo, il Ministero interpellato chiarisce che non è sufficiente che il registro di c/s sia istituito, occorrendo che lo stesso sia conservato nei suddetti luoghi normativamente previsti. Invero, la ratio consiste nel consentire agli organi preposti al controllo di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate.
Pertanto, è necessario che il registro sia conservato presso i relativi stabilimenti (ad eccezione degli impianti dismessi o non presidiati), mentre una differente interpretazione consentirebbe agli operatori la conservazione di detti documenti in qualunque luogo diverso, svilendo così la norma richiamata.
Infine, il Ministero sostiene che nelle ipotesi di conservazione del registro di c/s in luoghi diversi da quelli indicati dal Legislatore, si applicano le sanzioni di cui all’art. 258, comma 2, TUA, in quanto quest’ultimo non si limita a sanzionare la totale omissione del registro, bensì si estende anche ai casi in cui detto documento risulti tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente.