Il Ministero dell’Ambiente, interpellato dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 3-septies TUA, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo dei materiali di dragaggio, così come disciplinati ai sensi dell’art. 184-quater TUA, che prevede specifiche disposizioni nel rispetto delle quali detti materiali cessano di essere rifiuti.
A fronte dei diversi quesiti posti, il Dicastero chiarisce che i produttori/detentori sono tenuti a predisporre la dichiarazione di conformità anche nelle ipotesi in cui le operazioni di recupero abbiano luogo direttamente in sito. Invero, detto documento, che deve attestare le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste, deve essere redatto prima dell’utilizzo del materiale.
In merito al deposito e al trasporto, poi, dalla risposta all’interpello emerge che le verifiche delle autorità competenti costituiscono parte integrante della procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui al già citato art. 184-quater. Con ciò a dire, che in difetto di detti adempimenti non è possibile ritenere che questi materiali perdano la qualifica di rifiuto, così da poter essere trasportati senza FIR.
In altri termini, solo all’esito e nel rispetto dell’intera procedura prevista dal Testo Unico ambientale, ivi incluse le verifiche delle autorità competenti, sarà possibile movimentare il materiale di dragaggio senza FIR ma con la dichiarazione di conformità, il documento di trasporto ovvero la copia del contratto di trasporto.
Infine, circa i possibili siti di utilizzo finali, il Dicastero evidenzia come le modifiche apportate nel 2021 (introduzione dei commi 5-bis e 5-ter) consentono, previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, ulteriori ipotesi di riutilizzo.