I rifiuti da demolizione e costruzione: l’importanza della demolizione selettiva

EDITORIALE, 30/09/2020

La demolizione selettiva è una vera e propria procedura di decostruzione, intesa come attività inversa rispetto a quella che ha portato alla realizzazione del manufatto edilizio, mediante la quale è possibile ottenere la separazione all'origine dei materiali derivanti dalle attività̀ di demolizione, finalizzata al loro successivo riciclaggio e recupero, attraverso un processo di disassemblaggio[1].

La Direttiva 2018/851/UE del c.d. “pacchetto dell’economia circolare” ha previsto l’obbligo per gli Stati Membri di favorire tale procedimento per il recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione.

Ma perché tale procedura è così importante rispetto ai rifiuti da demolizione e costruzione?

Per rispondere alla suddetta domanda, basta vedere quali sono le fasi operative che caratterizzano la procedura della demolizione selettiva.

  1. Fase “dell’indagine preliminare: nel corso della stessa, vengono valutate le caratteristiche dell’edificio e delle eventuali criticità dello stesso e in particolare:
  • vengono suddivise le aree che compongono l’edificio fra aree civili ed aree produttive;
  • viene effettuata valutazione generale rispetto alla tipologia di costruzione (legno, mattoni etc.) per poi procedere se il tipo di costruzione o le attività che vi vengono svolte possano aver previsto l’utilizzo di sostanze pericolose (ad esempio l’amianto).
  1. Fase delle azioni preliminari alla demolizione”: nel corso della quale si provvede alla rimozione delle componenti pericolose e delle componenti riutilizzabili. Si procede, pertanto, ad operazioni come:
  • bonifica dell’amianto;
  • rimozione, deposito temporaneo e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti;
  • rimozione, deposito temporaneo e avvio a smaltimento, come flussi separati, di strutture murarie/pavimentazioni in ambito artigianale/industriale, che nel tempo siano venute in contatto con sostanze pericolose rimanendone contaminate.
  1. Fase della “demolizione”: si procede alla demolizione della struttura con accumulo in cantiere dei rifiuti derivanti e successivo invio degli stessi agli impianti di trattamento.

L’accumulo dei rifiuti prodotti deve essere effettuato per categorie omogenee (es. mattoni, mattonelle, cemento) attribuendo a ciascuna il rispettivo codice CER in modo tale da evitare, per quanto è possibile, cumuli di rifiuti misti.

Dalla descrizione di tale procedura, quindi, appare abbastanza chiaro perché la Direttiva 2018/851/UE del c.d. “pacchetto dell’economia circolare” abbia previsto l’obbligo per gli Stati Membri di favorire tale procedimento per il recupero dei rifiuti da demolizione e costruzione.

La demolizione selettiva, infatti, consente la differenziazione a monte e, quindi, già nel corso della stessa, dei rifiuti, garantendo maggiori possibilità di recupero. 


[1] Cfr. “Criteri e indirizzi condivisi per il recupero dei rifiuti inerti”, ISPRA 2016.

Ambiente Legale INFORMA