È in vigore dal 30 giugno la Legge di conversione del DL 36/2022, c.d. decreto “PNRR 2”, che contiene “misure urgenti” in funzione dell’attuazione di parte del PNRR in materia di acque, imballaggi, rifiuti e sanzioni andando a modificare il Testo Unico dell’Ambiente.
In particolar modo la nuova disciplina vede modificato l’art 224 del D. lgs. 152/2006, al quale aggiunge il comma 5-ter, in virtù del quale l’Accordo programmatico tra CONAI e Consorzi di filiera dovrà assicurare la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da parte dei produttori e degli utilizzatori che conferiscono al servizio di raccolta pubblica.
Il PNRR 2 interviene anche sugli obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, modificando l’art. 199 al fine di includere il Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, all’interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Il legislatore ha pensato bene, per ottenere una disciplina uniforme sul territorio nazionale, di prevedere che tali piani dovranno essere conformi alle linee guida da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione.
Ulteriori modifiche investono anche la disciplina inerente alla demolizione di veicoli fuori uso da non considerarsi rifiuto, con l’abrogazione del comma 8 dell’art 231.