È attualmente al vaglio della II Commissione Giustizia alla Camera il DDL del Governo intitolato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”.
Il DDL si pone l’obiettivo di riformare interamente la categoria dei reati in materia alimentare attraverso, (anche) l’inasprimento di sanzioni e l’introduzione di nuove fattispecie criminose.
Fra le varie novità, spicca l’ambiziosa intenzione di introdurre nel Codice Penale il concetto di patrimonio agroalimentare come nuovo bene giuridico meritevole di tutela e il reato di “agropirateria”.
In particolare, il nuovo reato di agro-pirateria sarà finalizzato a punire le organizzazioni criminali infiltrate nel settore cioè le “agro-mafie”.
Tale illecito punirà con sanzioni gravi (sia sotto il profilo della libertà personale che dal punto di vista economico) chiunque commetterà, per trarne profitto e in modo sistematico e organizzato la frode in commercio di alimenti che per origine, provenienza e qualità siano diversi da quelli dichiarati o il commercio di alimenti con segni distintivi o indicazioni falsi o ingannevoli.
Il nuovo DDL, inoltre, è determinato a modificare anche la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001.
Le modifiche al decreto 231 riguardano l’integrazione del catalogo dei reati presupposto con i nuovi reati agro-alimentari (come appunto l’agro-pirateria) e la previsione di una nuova tipologia di Modello Organizzativo specifico per le imprese alimentari, con un autonomo meccanismo di vigilanza.
Ma non finisce qui.
Il DDL sui reati-agro alimentari, una volta diventato Legge, andrà a ritoccare anche la legge speciale 283 del 1962, considerata la norma per eccellenza del settore alimentare.
Fra le novità più importanti relative a questa Legge, infatti, si devono citare l’introduzione dell’istituto della Delega di funzioni per le imprese alimentari e l’introduzione di una nuova fattispecie di reato (art. 5).
Nello specifico, saranno punite tutte quelle condotte relative alla gestione degli alimenti (a partire dalla produzione fino al commercio) da cui consegue la nocività dell’alimento o l’essere inadatto al consumo umano.
Fattispecie che, per garantire maggiore tutela, sarà punita sia se dolosa sia che colposa.
In conclusione, quindi, è evidente l’intento del Legislatore di seguire, in tutte le modifiche previste, a partire da quelle che riguardano il Codice Penale e il D. Lgs. 231/2001 a quelle di cui alla Legge n. 283 del 1962 una linea particolarmente repressiva dei reati-agroalimentari.
Le novità sono tante e le sanzioni pure.
Non resta, quindi, che attendere la conversione del DDL in Legge al fine di avere la versione definitiva delle modifiche dette e prepararsi (cittadini ed imprese) al rispetto delle stesse.