Il 14 gennaio scorso, il MiTe ha posto in consultazione uno schema di regolamento volto alla definizione delle regole per la valutazione degli interventi nei siti d’interesse nazionale (SIN) e per l’individuazione delle operazioni per le quali invece non si ritiene necessaria alcuna valutazione.
L’adozione del futuro provvedimento risponde a quanto stabilito dall’art. 242 ter D.lgs 152/2006 “Semplificazioni”, introdotto dal Dl 76/2020, il quale prevede che nei siti d’interesse nazionale soggetti a bonifica possano comunque essere realizzate una serie di lavori; non solo quelli previste dal Pnrr, ma anche opere di sistemazione idraulica, impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo di energia e, in generale, opere che incrementino la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali interventi, che non devono comunque pregiudicare l’operazione di bonifica, nè la sicurezza dei luoghi di lavoro, possono essere realizzati previa valutazione dell’Autorità competente, che valuterà il rispetto delle relative condizioni.
Lo schema di regolamento specifica in particolare le tipologie d’ intervento che possono essere realizzate senza il preventivo dell’Autorità competente e quelle per le quali invece tale valutazione è prevista, dettandone al contempo le modalità, i criteri e le modalità.