A beneficio di tutto gli operatori del settore, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Circolare n. 7 del 28 luglio scorso, ha diramato chiarimenti su ipotesi particolari di trasporto di rifiuti:
- In ordine al cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano effettuato da aziende straniere, il Comitato ha chiarito che il soggetto che intenda effettuare tale tipo di trasporto in Italia deve iscriversi alla categoria dell’Albo pertinente alla tipologia di rifiuto e trasportato e che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali deve essere riportata la seguente indicazione: “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”. Mentre il cabotaggio è escluso nel caso si tratti di impresa extra UE non dotato di licenza comunitaria al trasporto di merci.
- Quanto al trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano, per il soggetto che effettua su territorio nazionale il termine iniziale o finale di un trasporto combinato transfrontaliero è previsto obbligo di iscrizione in categoria 6, mentre non è consentita l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1,4,5 di un’azienda di autotrasporto stabilita all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporto di rifiuti all’interno dello Stato italiano.
- Infine, sul trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia, quanto alle imprese già iscritte nelle categorie 1,4 e 5, queste sono autorizzate all’esercizio dell’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, a determinate condizioni, e richiamando in particolare l’art. 8 reg. (CE) n. 1072/2009. Stesso richiamo anche per l'impresa stabilita all'estero, iscritta all'Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia.