Il Ministero dell’Ambiente ha sancito la non applicabilità del Dm 152/2022, che disciplina le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti degli inerti da costruzione e demolizione, alle terre e rocce da scavo che provengono da siti contaminati sottoposti a bonifica.
Con la risposta all’interpello n. 147877/2022 dello scorso 25 Novembre, il Dicastero dirime la questione presentata dalla Città metropolitana di Milano, affermando che la normativa Eow predisposta per gli inerti non può trovare applicazione per i CER 17.05.04 (Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*) qualora questi si originino da siti contaminati soggetti a procedimento di bonifica.
Resta salva, secondo il Ministero, la possibilità che tali materiali cessino la propria qualifica di rifiuti grazie ad un’autorizzazione caso per caso, così come previsto dall’art. 184 ter c. 1 del TUA.