Mediante delibera n. 346 del 20 luglio 2022, l’ANAC ha avuto modo di delineare i confini dell’art. 7 D.lgs 39/2013 relativo alle ipotesi di inconferibilità.
Nel caso di specie un unico soggetto ricopriva contemporaneamente le cariche di Sindaco del Comune e di Presidente del CdA, cosicché l’ANAC decideva di avviare un procedimento di sorveglianza, dandone comunicazione agli interessati.
Si rammenta, a tal proposito, che il menzionato art. 7, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 39 del 2013 prevede due presupposti che comportano una situazione di inconferibilità, che l’ANAC ha distinto in presupposti “in provenienza” e “in destinazione”, i quali devono ricorrere congiuntamente:
-Il primo requisito, c.d. “in provenienza”, comporta l’essere titolare della carica di componente della Giunta o del Consiglio della Provincia, del Comune o della forma associativa tra Comuni che conferisce l’incarico, o essere titolare della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nella stessa Regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico;
-Il secondo requisito, c.d. “in destinazione”, comporta l’essere titolare di un incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
Dopo aver rilevato facilmente che il soggetto ricopriva la carica di Sindaco di un Comune avente popolazione superiore ai 15.000 abitanti, prendendo come riferimenti i dati indicati dall’ISTAT, l’Autorità si è soffermata sull’analisi della natura giuridica della società e in particolare sulla sua riconducibilità tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Al riguardo ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 rientrano tra le società in controllo pubblico sia quelle che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposte a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, sia quelle al cui interno l’amministrazione pubblica, anche in assenza di una partecipazione azionaria, ha il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Avendo, quindi, rilevato come la medesima società avesse come oggetto sociale la gestione del ciclo integrato di rifiuti urbani, che certamente costituisce attività connotata da evidenti finalità pubbliche, connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrate dai soci, l’ANAC ha ritenuto che la stessa rientrasse pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, ed ha perciò deliberato l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d), del suddetto decreto, dell’incarico di Presidente del CdA.