15/12/2016 - L’art. 7 comma 1, decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 stabilisce, il principio generale secondo il quale "i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento". Tuttavia, introduce, anche, una deroga a tale
principio in due ipotesi:
- per i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile, (lettera a);
- per i rifiuti “il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 12 , riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente” (lettera b).
La legge del 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, all’art. 48 - Rifiuti ammessi in discarica – aggiunge a tale articolo il seguente periodo: “L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini”.
Perciò, integrando l’articolo 7 del d.lgs. 36/2003, si affida all'ISPRA il compito di individuare, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento prima dello smaltimento in discarica non è necessario.
L’ISPRA ha predisposto, quindi, “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”.
Si individuano le finalità del pretrattamento e si trattano separatamente i rifiuti urbani dai rifiuti speciali. Per stabilire i criteri da applicare si distinguono i rifiuti in:
- rifiuti che possono richiedere, in funzione dello stato fisico, un trattamento di disidratazione;
- rifiuti biodegradabili e putrescibili;
- rifiuti a matrice organica;
- rifiuti a base di amianto o contenenti amianto;
- rifiuti non direttamente riconducibili a una delle suddette tipologie, per i quali la valutazione si effettua caso per caso.
Manuali e Linee Guida Discariche legge 221/2015