L’Albo, come noto, ha avuto più volte modo di chiarire che l’attribuzione dei codici EER che terminano con le cifre 99 – non regolamentati da disposizioni normative – hanno carattere puramente residuale e possono essere attribuiti esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.
In tal quadro, a fronte delle richieste pervenute alle Sezioni regionali, il Comitato nazionale, con la circolare n. 4 del 26 aprile 2022, è tornato sul tema fornendo ulteriori chiarimenti.
Precisamente, è stato ribadito che le Sezioni regionali, nelle ipotesi in cui la descrizione di detti codici non sia stata già individuata da norme regolamentari, dovranno provvedere all’esame nel rispetto di precise condizioni, ossia:
1) il codice EER sia adeguatamente descritto;
2) sia presente alternativamente:
• una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/UE e del Reg. (UE) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
• una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito dei distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.