Con l’entrata in vigore della Legge 91/2022, conversione con modificazioni del cd. “Decreto Aiuti” (D.L. 50/2022), divengono operative le modifiche in tema di VIA, che hanno riformato gli artt. 23 e 25 del D.Lgs. 152 del 2006.
Innanzitutto, al comma 1, dell’art. 23 T.U.A., vengono aggiunte la lett. g-bis), e la lett. g-ter). In virtù di tale integrazione, all’istanza del proponente, dovranno essere allegati anche la relazione paesaggistica (eventualmente semplificata) e l’atto relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.
Viene sostituito il comma 3 dello stesso articolo, così tornando al regime antecedente al D.L. 50/2022, per cui la richiesta da parte dell’autorità competente di documentazione integrativa deve essere compiuta entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA.
Intervengono dunque modifiche anche all’art. 25 del T.U.A., prevedendo che l’istanza di proroga del proponente, necessaria ad evitare che il procedimento di VIA debba essere reiterato, deve essere corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute.
Da ultimo, si aggiunge che il provvedimento con cui sarà eventualmente disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse da quelle già previste nel provvedimento di VIA originario, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento.