Il servizio idrico integrato e la sua gestione con i principi regolatori sono al centro di una recentissima pronuncia del TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2452 del 20 novembre 2019.
Se si osserva la normativa primaria si profila una gestione improntata ad efficienza, efficacia ed economicità, non tollerando, per converso, il riconoscimento sul piano tariffario di costi indebiti derivanti da gestioni non improntate a tali principi. Così deriva dalla lettura dell’art. 141, comma 2, del D.lgs. n. 152/06, che così recita: “il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità”.
Per di più l’art. 3 del D.P.C.M. del 20 luglio 2012 impone all’Autorità di predisporre e rivedere “periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato” sulla base dei “costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori”.
Emerge, quindi, la duplice funzione:
- precludere l’ingresso in tariffa di costi non coerenti ai principi di efficacia, efficienza ed economicità soddisfacendo l’interesse della generalità degli utenti a non essere incisi per costi eccessivi derivanti da una gestione non oculata;
- incentivo agli operatori del settore di promuovere la propria efficienza.