Il Tribunale amministrativo del Piemonte si pronuncia sulla nozione di rifiuto, che può essere desunta da modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell’effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo.
La definizione di rifiuto di cui all’art. 183, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, infatti, non si caratterizza alla stregua di elementi intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano la qualificazione come rifiuto, quanto, piuttosto, di una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo.
Pertanto, in assenza di previsioni normative che prevedano, in determinati casi e con riferimento a determinate sostanze, uno specifico obbligo in capo al detentore in ordine al loro smaltimento, prevedendone eventualmente anche le modalità di effettuazione, sarà compito dell'interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta del detentore di esse sia riscontrabile, in atto o in potenza, il concetto di disfarsene in ragione del quale e legittimo attribuire a tali beni la nozione di rifiuto, essendo indice rivelatore di tale intenzione, a tale riguardo, oltre all'abbandono della cosa da parte del detentore, anche la modalità di deposito di questa (Cass. Pen, sez. III, 20 gennaio 2015 n. 29069).
La nozione di rifiuto non si desume dall’inclusione nell’elenco di cui all’allegato A) o in quello di cui all’allegato D) della Parte Quarta del Codice dell’Ambiente, bensì dalla circostanza che il materiale o la sostanza rientrino o meno nella definizione di cui all’art. 3 punto 1 della direttiva 2008/98/CE, riprodotta testualmente nell’art. 183 del Codice dell’Ambiente, secondo cui è “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi”. La classificazione dei rifiuti con l’attribuzione del codice CER da parte del produttore ha finalità di semplificazione procedimentale ai fini dell’adozione delle corrette modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Essa non rileva, pertanto, ai fini della legittimità del provvedimento che attiene unicamente alla fase della mera rimozione del rifiuto dal terreno in cui è stato abbandonato, per poi essere avviato a smaltimento: fase in cui importa solo stabilire se l’oggetto o la sostanza abbandonata sul terreno possa, o meno, qualificarsi “rifiuto”, a prescindere dalla sua specifica classificazione (che attiene alla fase successiva dello smaltimento)