Così si esprime la Cassazione civile nella recentissima ordinanza del 13 dicembre scorso, n. 32251, sulla scia di una precedente pronuncia (Cass., 21/06/2018, n. 16332).
La TIA 2 ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972.
La natura privatistica della c.d. TIA 2, ontologicamente differente rispetto alla c.d. TIA 1, si desume dal tenore della norma istitutiva e poi dall'art. 14, comma 33, del decreto-legge n. 78 del 2010, quale convertito, che ha previsto che “le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”.
Lo si dice con sicurezza, tanto che non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della c.d. TIA 2, e sulla conseguente sua assoggettabilità ad IVA.