Il Consiglio dell’ANAC ha chiarito che spetta alla stazione appaltante, secondo quanto indicato nella propria lex specialis, verificare che i prodotti offerti dal concorrente aggiudicatario siano comunque conformi e coerenti con le specifiche tecniche previste dai Criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento
Ciò è quanto affermato con la delibera n. 435 del 20 settembre 2022 nell’ambito di un parere precontenzioso nel quale l’istante eccepiva l’illegittima aggiudicazione di una gara per la fornitura annuale di toner e cartucce ricondizionati per carenza delle specifiche tecniche richieste dal D.M. 17 ottobre 2019 relativi all’acquisto di consumabili da stampa.
Ebbene, la stazione appaltante rappresentava come per la procedura de qua fosse stato previsto che le ditte invitate offrissero prodotti conformi ai vigenti CAM e che nella fase di esecuzione del contratto si sarebbero effettuate verifiche e controlli sui beni forniti, con risoluzione del contratto in caso di difformità.
In tale quadro, l’ANAC ha confermato il legittimo operato della stazione appaltante, dal momento in cui si è tenuto conto, nella definizione degli atti di gara, delle indicazioni del D.M. 17 ottobre 2019, prevedendo inoltre la possibilità di controlli in fase esecutiva.