Con parere del 5 agosto 2022, pubblicato nel Bollettino n. 33 del 12 settembre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito alla possibilità di conferire una porzione dei rifiuti simili agli urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico con conseguente riduzione della quota variabile della TARI.
Il chiarimento sorge da una segnalazione della FISE-Assombiente in merito alle modalità applicative da parte di un Comune dell’art. 238, co. 10, TUA, che dispone una esclusione dalla quota variabile del tributo nei confronti delle unità non domestiche (UND) che abbiano scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani.
Nello specifico il Comune riteneva che poiché l’art. 238, co. 10, TUA si riferisce alla gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle UND nella loro interezza, l’opzione di conferire al di fuori del servizio siffatti rifiuti non potrebbe essere esercitata con riferimento a singole frazioni dei rifiuti, residuando la sola ipotesi di una esclusione dalla quota variabile subordinata ad una fuoriuscita totale dal servizio.
Ebbene, l’AGCM sconfessa la posizione del Comune ritenendo che una tale lettura determinerebbe una ingiustificata ed anticoncorrenziale estensione della privativa del gestore del servizio di igiene urbana laddove nel territorio in cui opera l’unità non domestica non siano presenti soggetti industriali a cui conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all’urbano prodotto.
Invero, la possibilità di una fuoriuscita parziale dal servizio pubblico con riduzione della quota variabile troverebbe fondamento anche nel “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” di ARERA del 18 gennaio 2022 e nello schema di regolamento TARI redatto dall’ANCI Emilia-Romagna.