L’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella scelta degli operatori economici, incontra un rilevante limite nell’individuazione del contraente laddove si tratti di affidamenti sottosoglia. In tal caso, infatti, occorre rispettare i principi contenuti nell’art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici.
Tra questi assume particolare importanza il principio di rotazione, capace di preservare l’effettiva concorrenza e la giusta turnazione tra i diversi operatori. L’ANAC ha avuto modo di ribadire l’assoluta eccezionalità della deroga del principio in parola, esclusivamente “in presenza di un onere motivazionale stringente”, con nota 11 gennaio 2023, prot. n. 5000/2022, in merito ad un procedimento avente ad oggetto una serie di affidamenti sottosoglia del servizio rifiuti, ritenuti illegittimi per l’inosservanza del suddetto principio di rotazione, benché riguardanti diverse tipologie di rifiuti.