Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 24 maggio 2022, n. affare 00604/2022, è tornato ad esprimersi sul PIAO, previsto dall’art. 6 della legge n. 113 del 6 agosto 2021 e funzionale all’attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), quale nuova misura comportante nuovi adempimenti per le pubbliche amministrazioni per assicurarne la qualità e la trasparenza, nonché la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e la costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.
Il Consiglio di Stato si era già espresso sul PIAO, rilevandone talune criticità, nel precedente parere n. 506 del 12 maggio 2022, reso nelle Adunanze della medesima Sezione dell’8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022, e avente ad oggetto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica. A seguito dello stesso sono intervenute alcune modifiche, tra cui l’introduzione, da parte del legislatore, del nuovo articolo 12 intitolato “Formazione e qualificazione del personale”, la cui previsione costituiva una delle precipue indicazioni del Consiglio di Stato.
Nel parere corrente viene, quindi, affermato che, pur trattandosi di prima risposta sicuramente apprezzabile, tale disposizione deve essere accompagnata da ulteriori attenzioni e accorgimenti relativi ai contesti organizzativi nei quali sono chiamate a svilupparsi le nuove competenze e le nuove consapevolezze delle quali il Piao si candida ad essere strumento.
Tra le altre osservazioni, il Consiglio di Stato ha rilevato la perdurante disomogeneità delle disposizioni contenute nello schema di decreto, causata da numerosi rinvii a differenti contesti normativi di riferimento.
Dopo aver, quindi, riaffermato l’importanza dell’attività di monitoraggio, già espressa precedentemente e costituente, secondo il parere corrente, il vero obiettivo del PIAO, il Consiglio di Stato è passato ad analizzare le modalità di attuazione del piano, dovendo essere lo stesso “strumento di supporto alle amministrazioni”. Sul punto è stata rilevata l’insufficienza delle linee guida, apparendo dunque necessario integrare il Piano tipo con i principali contenuti delle stesse: “esso verrebbe in tal modo dotato di uno specifico contenuto “di supporto operativo” per le amministrazioni, e non si limiterebbe più a definire solo lo schema da seguire per la compilazione del Piano”; così facendo “la funzione “di supporto” delle linee guida dovrebbe risultare, se non addirittura superflua, quantomeno ridotta a un contenuto meramente esplicativo delle indicazioni già fornite, “in concreto”, con il Piano tipo.