Il 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il regolamento 2022/2577/Ue, introduttivo di norme temporanee, vigenti nello specifico 18 mesi, aventi l’intento di velocizzare i procedimenti autorizzativi degli impianti per la produzione energia da fonti rinnovabili.
La disciplina dettata da questo Regolamento avente finalità di accelerazione deve essere applicata a tutte le procedure autorizzative avviate tra il 30 dicembre 2022 e il 30 giugno 2024, facendo salve però quelle disposizioni nazionali che stabiliscono tempi più brevi. Al riguardo è previsto inoltre che se non vengono pregiudicati i diritti preesistenti di terzi e se vengono abbreviati i termini previsti per la procedura autorizzativa, lo Stato può applicare tali norme anche a quelle procedure che sono ancora in attesa di “decisione finale” al 30 dicembre 2022.
Sono oggetto di una disciplina ad hoc:
- i procedimenti relativi all’installazione di apparecchiature per l’energia solare, agli impianti di stoccaggio co-ubicati e alle connessioni di rete, in strutture artificiali esistenti o future, che non devono durare più di tre mesi e vanno esonerati dall’obbligo di VIA;
- la revisione in aumento della potenza degli impianti esistenti prevedendo sei mesi per l’autorizzazione;
- la procedura autorizzativa per l’installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50MW non può superare un mese, o nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.