Con la circolare rilasciata in data 23 Novembre 2022, il Ministero delle Imprese ha chiarito l’ammissibilità di un margine di tolleranza pari al 5% tra quanto dichiarato preventivamente dal soggetto che provvede alla spedizione e quanto appurato, in sede di controllo, dall’Agenzia delle dogane.
A norma del D.l. 21/2022 e successive modifiche, infatti, l’esportazione di rottami ferrosi deve essere preceduta dalla notificazione di un’informativa completa al Ministero delle Imprese e degli Affari Esteri da parte dell’operatore. Tale comunicazione deve avvenire almeno 20 giorni prima l’inizio dell’operazione e un suo inesatto inadempimento, al di fuori dalla citata soglia di tolleranza, comporta una sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore della spedizione.