A metà gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge europea 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019- 2020" che - tra le varie novità
- interviene sul Codice dei Contratti pubblici. Questa una sintesi delle principali novità sul punto:
- il progettista potrà affidare a terzi, fermo restando la sua responsabilità esclusiva, attività di consulenza specialistica in determinati settori (art. 31, co. 8);
- le procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria dovranno conformarsi al rispetto del prinicipio di non discriminazione fra i diversi soggetti ammessi a parreciparvi, a cui vengono aggiunti coloro che sono abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e architettura (art. 46);
- la condanna del subappltatore non costituisce più causa di esclusione dell’operatore economico in gara e viene precisato cosa debba intendersi per gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (art. 80);
- vengono rinnovati i requisiti utili all’affidamento in subappalto nell’esecuzione dei settori ordinari (art. 105);
- vengono aggiunte disposizioni relative al rapporto tra l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e gli annessi pagamenti (art. 113-bis, da co. 1-bis a co. 1-septies);
- - in tema di subappalto nell'esecuzione dei contratti di concessione, viene abrogato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (art. 174)