L’INAIL, lo scorso agosto 2021, aveva proceduto alla determinazione del nuovo Modulo OT23 per l’anno 2022, che è lo strumento volto a consentire alle aziende una riduzione del tasso medio di tariffa nell’ipotesi in cui abbiano adottato degli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
All’interno del Modulo, nella sezione E-5, in relazione all’intervento migliorativo di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 veniva richiesta, quale documentazione probante, la seguente:
- un documento descrittivo del MOG;
- l’atto di nomina dei componenti dell’organismo di vigilanza;
- evidenze dell’attuazione, nell’anno 2021, dell’attività̀ di controllo da parte dell’OdV sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità̀ delle misure;
- nonché la dichiarazione del datore di lavoro sull’adozione del modello organizzativo e gestionale in tutti i luoghi di lavoro.
Tuttavia, con la recente Istruzione Operativa, n. 1104 del 4 febbraio 2022, l’INAIL ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della documentazione probante relativa agli interventi migliorativi della sezione E del modulo OT23. Ed invero, dal catalogo della documentazione probante ai fini della riduzione del tasso medio di tariffa, sono state eliminate le dichiarazioni del Datore di Lavoro e, quindi, anche la dichiarazione del Datore di Lavoro con cui lo stesso avrebbe dovuto attestare l’adozione del Modello 231 in tutti i luoghi di lavoro.
La decisione dell’INAIL di rimuovere le dichiarazioni del Datore di Lavoro dalla documentazione probante è conseguita alla ricezione di numerose richieste di chiarimenti da parte di alcuni utenti e Strutture territoriali che hanno indotto l’Istituto ad un riesame della documentazione ritenuta probante. Ed invero, per quanto riguarda il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231 del 2001, la dichiarazione del Datore di Lavoro risultava superflua, essendo già richieste sufficienti informazioni volte a provare l’adozione di tale strumento organizzativo. Quanto sopra è stato recepito dall’INAIL che, dopo aver rivalutato la documentazione probante richiesta, ha sottolineato che “ai fini della realizzazione dell’intervento le dichiarazioni in discorso sono ininfluenti, pur contribuendo ad una maggiore consapevolezza del datore di lavoro. La realizzazione dell’intervento è, infatti, provata dalla restante documentazione indicata nel modello e ritenuta probante dall’Istituto”.
Per la presentazione del Modulo OT23 basato sul Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231, pertanto, non sarà più necessario prevedere, fra i documenti richiesti, la dichiarazione del Datore di Lavoro che attesti l’adozione del Modello 231 in tutti i luoghi di lavoro, rimanendo salva, invece, la restante parte della documentazione.