Cass. Pen., 11 maggio 2022, n. 18652
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 18652, dell’11 maggio 2022, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui in caso di patteggiamento, la confisca a carico dell’ente, viene applicata dal giudice anche laddove non sia stata oggetto di accordo tra le parti.
In forza del suo carattere obbligatorio (l’art. 19 del d.lgs. 231/2001 recita che “la confisca è sempre disposta”) essa deve essere disposta anche nel caso in cui non sia preventivamente entrata nell’accordo delle parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l’imputato era comunque in grado di prevederne l’applicazione.
E ancora: “La confisca prevista dall'art. 11 l. 16 marzo 2006, n. 146, essendo prevista dalla legge come obbligatoria, deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 c.p.p., anche quando non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti; ne consegue che l'omissione di qualsiasi statuizione sul punto integra un'ipotesi di illegalità della pena e della misura di sicurezza, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.”
Quanto al procedimento oggetto del presente giudizio, il ricorrente deduceva la questione dell’arbitraria e non prevedibile quantificazione dell’importo confiscabile, adducendo che per la determinazione del quantum il giudice delle indagini preliminari si sarebbe avvalso della documentazione prodotta dall’imputato per finalità diverse da quelle per cui è stata usata e lamentando come, in questo modo, avrebbe fatto indebitamente coincidere il profitto del reato con il suo prodotto, contraddicendo l’insegnamento risalente alla Cass. Sez. Un. n. 26654 del 27/03/2008.
Gli Ermellini, nel considerare infondato il ricorso, ribadivano il fatto che la confisca doveva avere ad oggetto il solo profitto netto, e affermavano che il controllo sul provvedimento, in tale sede, fosse limitato ai soli profili di legittimità, nello specifico alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non potendo il controllo allargarsi ai profili di merito della valutazione compiuta dal giudice che ha disposto la confisca.
In ogni caso, dopo aver affermato l’inesistenza di tali vizi, rilevavano altresì come il giudice per le indagini preliminari avesse tenuto conto di plurimi documenti prodotti dall’amministratore dell’ente, indicativi dei costi affrontati dalla società a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, sicché la quantificazione dell’importo confiscabile non appariva sindacabile.