Il Ministero della Transizione Ecologica, rispondendo ad un interpello ex art. 3-septies TUA, si esprime in materia di pneumatici fuori uso, precisamente sul rimborso del contributo ambientale nel caso in cui gli pneumatici destinati al ricambio siano rivenduti dai distributori ai produttori di veicoli per il primo equipaggiamento.
Al riguardo, si precisa che il contributo copre i costi sostenuti da produttori e imprenditori, chiamati a provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari al 95% di quelli immessi sul mercato nell’anno precedente.
Ebbene, in tal quadro, il Ministero interpellato chiarisce che la commercializzazione degli pneumatici senza indicazione del contributo in fattura non consente al distributore/rivenditore di ottenere il rimborso del contributo già corrisposto.
Diversamente, il rimborso del contributo può essere richiesto dal rivenditore che ha esportato gli pneumatici (entro e non oltre sei mesi), allegando la documentazione che ne comprova l’avvenuta esportazione, da includersi fattura emessa e documento di trasporto.