Sulla linea del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2022, a condizione che vi sia l’entrata in vigore del nuovo art. 214 ter del TUA, è stato sottoposto all’Unione Europea lo schema di regolamento relativo alla semplificazione dell’esercizio di operazioni di preparazione al fine di riutilizzare ex art. 214 ter TUA.
Ai sensi dell’art. 1, si mira a definire:
- le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
- le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle suddette attività;
- la quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- e condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
- Tale regolamento, tuttavia, non può trovare approvazione in data antecedente al 10 aprile 2023 e presenta alcune differenze rispetto al testo precedentemente notificato in data 24 febbraio 2022 agli organi dell’Unione.
La differenza principale concerne l’introduzione di un modello di controllo ex post ovvero l’attività dovrà attendere il decorso di 90 giorni prima di essere avviata, termine che decorre dalla comunicazione di inizio attività data alla PA.