Come ormai noto, il Legislatore definisce la preparazione per il riutilizzo come “le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui produttori o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 214-ter TUA, demandava ad un successivo decreto ministeriale la definizione di tutta una serie di profili, tra cui le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, nonché i requisiti minimi di qualificazione degli operatori.
In tal quadro, il Consiglio di Stato, con il parere del 6 ottobre 2022, n. 1639, si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto attuativo trasmessogli, così come modificato a seguito di quanto emerso dal parere interlocutorio del marzo dello stesso anno.
Risulta, quindi, che lo schema di regolamento inviato, formato da dieci articoli e due allegati, risolva gli aspetti critici rilevati dai giudici di Palazzo Spada.
In primo luogo, si richiama l’imminente restyling della Parte IV del TUA che modifica anche il primo comma dell’art. 214-ter TUA. Invero, emerge che la futura formulazione colloca più coerentemente la procedura di controllo sull’inizio dell’attività nel modello della denuncia di inizio attività (DIA).
Allo stesso modo, risulta risolto anche la criticità afferente alla necessaria distinzione tra la verifica negativa in fase di avvio dell’attività e l’accertamento del successivo venir meno dei requisiti operato dall’amministrazione nell’ambito degli ordinari controlli successivi.