La Confindustria, con istanza di interpello in materia ambientale, chiedeva al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di fornire specifici chiarimenti circa le corrette modalità applicative di etichettatura, con riferimento alle etichette energetiche previste dal Reg. (UE) 2017/1369, a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale, ai sensi dell’art. 219, comma 5, TUA.
In altri termini, da un lato vi è la disciplina del Testo Unico ambientale e delle relative Linee guida di cui al DM 28 settembre 2022, dall’altro, per alcune tipologie di prodotti (si pensi agli pneumatici e AEE) vi è già un obbligo di etichettatura, relativo all’efficienza energetica.
Pertanto, ci si interroga se, a fronte di specifiche e stringenti disposizioni sovranazionali, che rinviano, tra l’altro, a diversi atti delegati per prevedere requisiti dell’etichettatura energetica, vi sia un’esclusione dall’obbligo di etichettatura ambientale di cui all’art. 219, comma 5, TUA.
Ebbene, il Ministero interpellato, con la risposta del 26 gennaio 2023, conferma che le previsioni di cui al Testo Unico ambientale non si applicano alle tipologie di articoli già soggetti alla disciplina del Reg. (UE) 2017/1369.