Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, interpellato da un’associazione umbra, si esprime sulla possibilità di qualificare come end of waste il CSS di qualità. Nello specifico, i quesiti sottoposti all’attenzione del Ministero afferivano:
- la classificazione di un CSS che viene ulteriormente trattato in un impianto pirolitico a ciclo chiuso, da cui si ottiene già un syngas pulito assimilabile al gas cittadino, dopo che un ulteriore processo di purificazione lo converte in un metano sintetico ad alto grado di purezza;
- la possibilità che questo nuovo prodotto (il CSS di qualità) potesse rispondere ai requisiti di cui al’art. 184-ter TUA.
Al riguardo, dalla risposta fornita emerge la coesistenza in materia di due discipline con la medesima finalità, ossia la norma del Testo Unico ambientale citata ed il DM 22/2013, che prevede una serie di processi e tecniche di produzione del CSS.
Ebbene, il Ministero, richiamando quanto rappresentato dall’ISPRA, chiarisce che il richiamo ai processi e tecniche per la produzione di CSS-Combustibile di cui alle norme tecniche UNI EN 15359 è da intendersi effettuato a scopo meramente illustrativo ed indicativo. Pertanto, non produce alcun carattere prescrittivo ai fini del rilascio di un qualsiasi atto abilitativo per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di CSS-Combustibile.
Le conclusioni dell’ISPRA, cui il Ministero rimanda per rispondere all’interpello sottopostogli, evidenziano come per tutti i casi non ricadenti nel DM 22/2013 è possibile avvalersi di quanto disposto al comma 3 dell’art. 183-ter TUA, dove in mancanza di criteri specifici, adottati ai sensi del comma 2, vi è la possibilità di autorizzare caso per caso le operazioni di recupero da cui esitano end of waste.