D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza, dovuto alla diffusione della pandemia da Covid-19, al 31 marzo 2022. Come noto, tale disposizione incide anche sui provvedimenti dell’Albo, in forza dell’art. 103, comma 2, L. 27/2020, il quale dispone la validità di tutti i certificati, attestati, permessi concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, qualora in scadenza tra il 31 gennaio 2021 e la cessazione dello stato di emergenza stessa.
Si è reso necessario, pertanto, l’intervento del Comitato nazionale dell’Albo, il quale, con la Circolare n. 16 del 30 dicembre 2021, ha chiarito che le iscrizioni in scadenza nel suddetto arco temprale conservano la validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi comunque deliberati in detto periodo. Trovano conferma, infine, le condizioni affinché la proroga sia possibile, ossia: che siano rispettate le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; che sia prestata (qualora prevista) apposita fideiussione o appendice alla fideiussione già presentata copertura dell’ulteriore periodo di validità; che siano comunicate eventuali variazioni dell’iscrizione.