In sede di conversione del D.L. 17/2022, relativo alle misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, non sono mancati interventi in materia di rifiuti.
Innanzitutto, la L. 34/2022 ha previsto misure dirette a mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per diverse imprese, comprese le imprese del cemento. Invero, ha integrato l’art. 4 con il comma 5-bis, ai sensi del quale “in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore dell’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico”.
La medesima disposizione prevede che la suddetta deroga, in vigore fino 31 dicembre 2022, deve essere preceduta da una comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’ARPA territorialmente competente.
In sede di conversione, inoltre, si è intervenuti anche sull’art. 40 che modifica l’art. 72 del D.Lgs. 101/2020 relativo alla sorveglianza radiometrica.