Come noto, la legge 108/2021 (di conversione del D.L. 77/2021) ha modificato il quinto comma dell’art. 230, relativo alla disciplina dell’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. A seguito delle modifiche apportate, si considerano prodotte dal soggetto che svolge la suddetta attività anche i rifiuti esitanti da fosse settiche e manufatti analoghi, dai sistemi individuali di cui all’art. 100, comma 3, TUA e dai bagni mobili. La modifica descritta, al pari della lett. b-sexies) dell’art. 183 TUA, ai sensi del quale non sono inclusi nella definizione di rifiuto urbano, tra l’altro, rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, hanno indotto l’Albo a fornire chiarimenti in merito alla corretta utilizzazione dei codici 200304 (fanghi delle fosse settiche) e 200306 (rifiuti della pulizia delle fognature) ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1 e 4.
Al riguardo, l’Albo chiarisce che a seguito del mutamento della classificazione da urbani a speciali, questi possono essere attribuiti nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. È altresì chiarito che le imprese che allo stato attuale utilizzano i suddetti CER in forza di iscrizione in categoria 1 (con procedura ordinaria e semplificata) potranno continuare ad operare fino al termine di validità dei provvedimenti.