Cass. pen., sez. III, sent. del 31 ottobre 2023, n. 43815
Al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, il punto di campionamento del refluo industriale deve essere individuato nel punto di confluenza tra acque di processo e acque di diluizione; quindi, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo industriale e non sullo scarico finale.
La Corte di Cassazione ritiene questa l’unica interpretazione possibile dell’art. 108, comma 5, TUA, diretta ad evitare che l’accertamento del rispetto dei limiti tabellari avvenga dopo la confluenza delle acque di processo produttivo con le acque di diluizione.
Inoltre, la sentenza chiarisce che la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale; pertanto, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il Giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse.