Il DM 188/2020 ha determinato, per i rifiuti di carta e cartone, la cessazione dell'applicazione del DM 5 Febbraio 1998, che disciplina le procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi, per i rifiuti di carta e cartone e specificatamente per quelli indicati al punto 1.1., allegato 1, sub-allegato 1.
Ad affermarlo è lo stesso Ministero, il quale sottolinea che unicamente per gli aspetti non disciplinati dal nuovo decreto restano in vigore il DM del 1998 ( limiti quantitativi, norme tecniche per gli impianti e valori limite per le emissioni) e le autorizzazioni già rilasciate.
Ciò comporta che i gestori degli impianti che già operavano in regime semplificato avrebbero dovuto presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero, ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, indicando anche le quantità di cui al DM del 1998, così come i gestori ovvero, che operavano in ordinaria, avrebbero dovuto presentare un’istanza di aggiornamento dell’Aia oppure dell’autorizzazione di cui agli articoli 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006.
Nel secondo dei quesiti oggetto di interpello, infine, il dicastero afferma che la carta derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati e gli scarti delle selezioni di carta destinati al riciclo (CER 03.03.08-19.12.01) non facciano parte della lista contenuta nel Dm 5 Febbraio 1998 e dunque non possano in ogni caso essere oggetto di recupero semplificato.