Il 20 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 152/2022, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 184-ter TUA.
Detto regolamento, all’art. 7, stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, il Ministero, a fronte dei dati di monitoraggio acquisiti, ha la possibilità di valutare una revisione dei criteri, tenendo in considerazione quanto emerso in fase applicativa.
Entro il medesimo termine, inoltre, è previsto che il produttore presenti alle autorità competenti un aggiornamento della comunicazione o dell’autorizzazione, al fine di adeguarsi ai criteri così adottati.
In tal quadro, dal testo del disegno di legge di conversione del cd. decreto “Milleproroghe” emerge l’inserimento dell’art. 8-undecies, ai sensi del quale il termine di cui all’art. 7 del DM 152/2022 è prorogato di sei mesi ed il termine del regime transitorio è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio.