Con una sintetica circolare del 14 marzo 2022, l’Albo nazionale gestori ambientali è tornato ad esprimersi sul controverso tema del regime transitorio del responsabile tecnico, offrendo chiarimenti in ordine all’incarico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all’emergenza da Covid-19.
Occorre, tuttavia, fare un passo indietro e indagare l’origine e cosa debba intendersi per periodo transitorio.
Ebbene, tra i requisiti che potremmo definire professionali o di idoneità tecnica del responsabile tecnico, è previsto che questa figura debba essere debitamente formata e, al fine di attestarlo, si prevede una verifica iniziale della preparazione, oltre a successive verifiche di aggiornamento con cadenza quinquennale.
Tuttavia, il citato decreto non definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento, demandando tale incombenza al Comitato nazionale. Prevedeva, però, che i responsabili tecnici delle imprese e degli enti già iscritti all’entrata in vigore della definizione delle disposizioni per la verifica della formazione, potevano continuare a svolgere l’attività in regime transitorio.
In altri termini, al fine di impedire che le imprese o gli enti potessero trovarsi di punto in bianco senza responsabile tecnico, è stato previsto uno specifico regime della durata di cinque anni.
La disposizione di favore per i responsabili tecnici già iscritti è stata confermata, poi, dalla delibera n. 6 del 2017, che stabiliva lo svolgimento dell’attività in regime transitorio per cinque anni a far data dall’entrata in vigore della deliberazione, ossia 16 ottobre 2017.
In altri termini si prevedeva la durata del regime transitorio fino al 16 ottobre 2022, nonché il termine per l’inizio delle verifiche al 2 gennaio 2021.
Alla data di inizio delle verifiche, tuttavia, il Paese era in piena pandemia da Covid-19, periodo in cui, al fine di contrastare detto fenomeno, furono sospese le verifiche di idoneità, impedendo ai responsabili tecnici, compresi quelli operanti in regime transitorio, di rispettare i requisiti normativi previsti.
È stato necessario, quindi, l’intervento dell’Albo che, mediante la deliberazione n. 1 del 2021, prorogava detto termine, per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche.
Il medesimo provvedimento, inoltre, prevedeva che i responsabili tecnici operanti in regime transitorio potessero “assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico”, chiarendo che detta previsione trovava applicazione fino a sei mesi successivi alla ripresa delle verifiche di idoneità.
Successivamente, però, l’Albo nel fissare i nuovi termini per il regime transitorio, non specifica alcunché in merito all’assunzione degli incarichi per le classi superiori della medesima categoria.
Pertanto, il Comitato nazionale ha sentito l’esigenza di fornire specifici chiarimenti proprio in ordine a questo profilo.
Ebbene, con la recente circolare n. 2 del 14 marzo 2022, il Comitato nazionale ha ritenuto necessario specificare che il termine dei sei mesi di cui alla deliberazione n. 1/2021, relativa all’assunzione dell’incarico per le classi superiori, decorre dalla data di inizio delle verifiche d’idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio, quindi, dal 1° gennaio 2022.